STATUTO dell’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (I.R.S.Se.S.)

 

ART. 1

E’ costituito l’“Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (I.R.S.Se.S.)”.

L’Istituto ha sede in Trieste, Via dei Falchi numero 2.

 

ART. 2

L’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale ha come finalità:

  1. L’aggiornamento e la formazione permanente degli operatori socio-assistenziali ed educativi della Regione Friuli Venezia Giulia.
  2. La promozione di studi, ricerche, convegni ed iniziative culturali relativi allo sviluppo dei servizi sociali nella Regione Friuli Venezia Giulia.
  3. La consulenza e supervisione nell’ambito dei servizi sociali della Regione Friuli Venezia Giulia.
  4. La promozione e conduzione di iniziative di educazione sociale, secondo gli orientamenti espressi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
  5. La partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, alla formazione degli assistenti sociali.

L’Istituto non ha finalità di lucro.

 

ART. 3

Il patrimonio dell’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale è costituito dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate sono costituite dalle quote associative dei soci, fondatori ed ordinari, dalle sovvenzioni disposte da Enti pubblici e privati, da ogni altro provento destinato all’Istituto da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Sono altresì entrate dell’Istituto i contributi dei partecipanti a corsi, convegni o seminari, nonché le quote corrisposte dagli Enti committenti iniziative di formazione, ricerca e consulenza.

Viene espressamente previsto il divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili sia nel corso della vita che all’atto dello scioglimento o della cessazione dell’ente.

 

ART. 4

Possono essere membri dell’Istituto, in qualità di associati, gli Enti pubblici.

Gli associati si distinguono in: fondatori, ordinari, benemeriti ed onorari.

Sono fondatori l’Amministrazione Comunale di Trieste, l’Amministrazione Provinciale di Trieste, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”, (già Unità Sanitaria Locale n. 1 “Triestina”), successore dell’Ente Ospedaliero Regionale “Ospedali Riuniti Trieste”.

Sono ordinari gli associati che vi hanno aderito e che vi aderiranno su domanda.

Sono benemeriti gli associati che abbiano acquistato particolari benemerenze verso l’Istituto.

Sono onorari le personalità e gli enti che abbiano una specifica qualificazione nel campo sociale e culturale.

Il numero dei soci è illimitato.

L’ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Comitato Esecutivo, cui spetta altresì la nomina degli associati benemeriti ed onorari.

Possono essere associati ordinari i soggetti che:

  1. a) esercitino un’attività la quale, anche in via indiretta, possa contribuire al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2;
  2. b) dichiarino, nella domanda di ammissione, di conoscere il presente statuto e di aderire ad esso, assumendo tutte le obbligazioni conseguenti.

Agli associati benemeriti ed onorari sono riconosciuti soltanto i diritti e gli obblighi specificatamente loro attribuiti dal presente statuto.

 

ART. 5

La qualità di associati si perde per recesso od esclusione.

Il recesso deve essere esercitato con dichiarazione scritta indirizzata agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L’esclusione può essere deliberata dall’assemblea per gravi motivi.

Le quote associative dovute dagli associati, fondatori ed ordinari, sono determinate dall’Assemblea.

 

ART. 6

Sono organi dell’Istituto l’Assemblea degli associati, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Direttore e l’Organo di Revisione Contabile.

 

ART. 7

L’assemblea degli associati è costituita da tutti i soci fondatori ed ordinari.

Ad essa possono intervenire soltanto gli associati che abbiano tempestivamente corrisposto le dovute quote annuali.

Tutti gli associati, fondatori ed ordinari, hanno pari diritto al voto.

Spetta all’assemblea di:

a) eleggere i membri del Comitato Esecutivo che non siano nominati direttamente dagli associati fondatori;

b) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

c) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;

d) deliberare su qualsiasi impegno che possa comportare una spesa continuativa, superiore a cinque anni, a carico dell’Istituto;

e) determinare la misura delle quote annuali di associazione;

f) deliberare intorno all’accettazione ed alla destinazione di contributi, donazioni, lasciti, legati;

g) eleggere l’Organo di Revisione Contabile,

h) deliberare l’esclusione degli associati, su proposta del Comitato Esecutivo.

 

ART. 8

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Istituto.

La convocazione deve essere inviata agli associati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

La convocazione dovrà contenere l’Ordine del Giorno.

 

ART. 9

L’assemblea ordinaria è convocata due volte all’anno, una entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo ed una almeno un mese prima del nuovo esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo.

E’ prevista la possibilità di svolgere l’Assemblea da remoto e, in casi eccezionali, anche in via telematica.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Comitato Esecutivo ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo degli associati, fondatori ed ordinari, o quando uguale richiesta è formulata dall’Organo di Revisione Contabile.

 

ART. 10

Gli associati possono intervenire all’assemblea direttamente o a mezzo di rappresentante munito di specifica delega scritta.

Le persone giuridiche sono rappresentate dal proprio legale rappresentante o da altro soggetto da questi specificatamente nominato per iscritto.

 

ART. 11

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modificazioni dello statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

ART. 12

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Istituto.

Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura del Direttore, cui sono affidate le funzioni di segretario.

 

ART. 13

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed è composto da persone fisiche il cui numero è determinato di volta in volta ad opera dell’assemblea, fra un minimo di cinque ad un massimo di sette.

A ciascun associato fondatore è conferita la facoltà di nominare un amministratore. Uguale facoltà è riconosciuta alla Regione Friuli Venezia Giulia.

I restanti membri sono eletti dall’Assemblea, una volta determinato il numero complessivo dei componenti, con il rispetto della maggioranza fissata per l’Assemblea in prima convocazione. L’eventuale mancata tempestiva designazione degli amministratori ad opera degli enti pubblici non impedisce ai membri eletti dall’Assemblea di esercitare le funzioni affidate al Comitato Esecutivo.

 

ART. 14

Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

 

ART. 15

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente prevedendo anche la modalità da remoto e, in casi eccezionali, anche in via telematica.

 

ART. 16

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Assiste alle sedute del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, il Direttore.

Su proposta del Presidente, del Direttore e di un membro del Comitato Esecutivo possono essere invitati alle sedute persone esperte su argomenti specifici.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente.

 

ART. 17

Al Comitato Esecutivo spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Istituto.

In particolare, spetta al Comitato Esecutivo:

  1. di deliberare sull’accettazione e sulla proposta di esclusione degli associati;
  2. di eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  3. di assumere, sospendere e licenziare il personale necessario al funzionamento dell’Istituto, sentito il Direttore;
  4. di approvare annualmente il piano delle attività di formazione e ricerca, sentito il Direttore;
  5. di approvare la pianta organica del personale, il regolamento dell’Istituto e le eventuali modifiche di esso ed organizzare i servizi e gli uffici;
  6. di deliberare sulle forniture, sui contratti e sugli approvvigionamenti;
  7. di decidere sulle liti sia come attore che come convenuto in giudizio;
  8. di promuovere qualsiasi attività in conformità e per l’attuazione degli scopi statutari, al cui fine il Comitato Esecutivo può nominare Comitati di natura scientifica o Commissioni con specifica competenza.

 

ART. 18

Il Presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti aventi carattere di urgenza, con obbligo di chiedere la ratifica da parte del Comitato Esecutivo alla prima riunione successiva; in tale facoltà è compresa quella di disporre le spese, purché non superiori a quanto annualmente deliberato dall’Assemblea.

 

ART. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, anche in sede giudiziaria.

Al Presidente il Comitato Esecutivo può delegare parte delle proprie funzioni, fatta eccezione per quelle dalla legge riservate all’organo collegiale.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

 

ART. 20

La Direzione dell’Istituto è affidata ad un Direttore, che viene nominato dal Comitato Esecutivo.

Al Direttore compete, in particolare di:

a) coadiuvare il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;

b) curare l’esecuzione delle deliberazioni degli altri organi dell’Istituto;

c) dirigere le attività didattiche, di ricerca e amministrative dell’Istituto, coordinando le attività dei responsabili dei settori operativi, ove nominati dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore interviene, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.

 

ART. 21

L’Organo di Revisione Contabile viene eletto dall’Assemblea ed è composto, su decisione dell’assemblea stessa, da un Revisore o da un Collegio di tre Revisori. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

 

ART. 22

L’Organo di Revisione Contabile vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria, effettuando, con frequenza quadrimestrale, gli opportuni controlli di contabilità e di cassa. Predispone annualmente una relazione illustrativa del bilancio consuntivo.

 

ART. 23

Gli ordini di pagamento devono essere sottoscritti dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, congiuntamente dal Vice Presidente e dal Direttore. L’esercizio sociale finanziario coincide con l’anno solare.

 

ART. 24

Ove l’Assemblea deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell’Istituto, compete ad essa di decidere sulla devoluzione del patrimonio residuo.

 

ART. 25

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

 

Trieste, 16 maggio 2023

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